RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

Supportiamo gli studenti europei dal 2010

RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

Tutti i cittadini, italiani o stranieri in possesso di un titolo accademico straniero, conseguito all’estero presso università statale o legalmente riconosciuta, che aspirino a chiedere il riconoscimento del titolo di studio in Italia e del proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano, possono avanzare richiesta ad UniversitaEuropa.IT. Per aiutare tutti gli studenti interessati, italiani e non, al riconoscimento di titoli di studi stranieri in Italia Università Europa fornisce un servizio di assistenza a tutti coloro che necessitano di riconoscere il proprio titolo di studio in Italia, sia se esso sia stato conseguito in paesi appartenti alla comunità europea come, Romania, Bulgaria, Ungheria sia che sia stato conseguiti in paesi non appartenti alla comunità europea come Serbia, Ucraina e altri.  La documentazione (1) necessaria deve essere richiesta alle Segreterie Studenti di UniversitaEuropa.IT nel cui statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all’estero e di norma la procedura, è la seguente, secondo le direttive del MIUR:
  1. Domanda diretta al Rettore di un’università italiana scelta;
  2. Originale del titolo di studio di scuola secondaria superiore, valido per l’ammissione all’università che ha rilasciato il titolo accademico;
  3. Originale del certificato analitico degli esami universitari rilasciato dalla predetta Università, il quale, attesti date e sedi degli esami, ove questi fossero parzialmente svolti anche presso altre sedi universitarie diverse da quelle che ha rilasciato il titolo di studio accademico;
  4. Programmi di ogni singolo esame;
  5. Originale del titolo accademico posseduto;
  6. Tre fotografie, di cui una deve essere autenticata se trattasi di cittadini extracomunitari residenti all’estero.
I documenti di cui ai punti b), c) e d) necessitano di traduzione ufficiale (2); per quelli relativi ai punti b) ed e) è prevista la legalizzazione, salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia e devono essere muniti di “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi, che confermerà anche l’autenticità dei documenti di cui ai punti c) e d). I cittadini extracomunitari residenti all’estero sono tenuti a inviare la domanda, allegando tutta la documentazione necessaria, tramite la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana nel loro Paese o nel Paese straniero di ultima residenza, alla quale detti documenti dovranno pervenire entro i termini stabiliti annualmente dalle disposizioni MIUR relative alle immatricolazioni di studenti stranieri. (3) Tutti gli interessati dovranno presentare i documenti di studio già legalizzati dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza, attraverso l’apposizione dell’”Apostille”, cioè di documenti di copertura economica e assicurativa previste dalle predette Disposizioni per le iscrizioni universitarie. La Rappresentanza italiana provvede alle verifiche e agli atti di sua competenza e all’inoltro della documentata domanda all’università indicata dall’interessato. Sulla richiesta deliberano le Autorità Accademiche, caso per caso, tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all’estero (4). Si precisa che il riconoscimento di un titolo straniero da parte dell’università concerne solo finalità “accademiche”, mentre il riconoscimento del titolo a fini professionali segue un iter diverso valutato dalle Amministrazioni competenti in materia. (5)

RICONOSCIMENTO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI

Il D.Lgs 165/2001, art. 38, prevede che: “nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso della nomina.” Per ulteriori altre informazioni è possibile rivolgersi a: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Corso Vittorio Emanuele 116, 00186 Roma – tel: 06/68991.

DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI

Le direttive europee n.2005/36 e n.2006/100 recepite in Italia dal D.lgs. 206/07 garantiscono l’equipollenza ai fini legali e quindi la spendibilità in Italia, del titolo conseguito in Romania. La possibilità di studiare all’estero è un’esperienza che i giovani dell’Europa di oggi e di domani devono vedere come necessaria, in una realtà globalizzante come è quella attuale. Ecco alcuni esempi di titoli accademici conseguiti all’estero e riconosciuti in italia: UniversitaEuropa.IT opera da anni in questo settore e fornisce tutte le informazioni necessarie non esitare a contattarci verrai ricontattato dalla segreteria studenti: https://www.universitaeuropa.it/contatti/     [1] Articoli 170 e 332 del TU sull’istruzione superiore, Regio Decreto del 31 Agosto 1933, n. 1592. [2] Sono “traduzioni ufficiali” quelle: a) effettuate da un traduttore abilitato o di persona competente in materia e della quale sia asseverato in Pretura il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originale; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia, c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15 Dicembre 1980. [3] Si prescinde da tali scadenze in casi di applicazione automatica di tabelle di corrispondenza dei titoli italiani ed esteri stabilite da accordi bilaterali governativi. [4] A tale valutazione discrezionale si fa eccezione nel caso di applicazione di accordi bilaterali speciali in materia; in questo caso le Università accordano l’equipollenza con un titolo italiano sulla base della tabella di corrispondenza allegata all’accordo e alle eventuali condizioni prestabilite nel medesimo, come ad esempio l’integrazione di specifici esami o tesi. [5] Si ricorda che il riconoscimento di titolo “professionali” è regolato da specifiche norme di attuazione di direttive comunitarie nonché, da ultimo, dagli artt. 49 e 50 del DPR 31 Agosto 1999, n. 394 del Regolamento applicativo del richiamato TU n. 286 del 25 Luglio 1998, che assegnano la competenza nel riconoscimento professionale ai Ministeri rispettivamente vigilanti sulle singole professioni. Organo competente per l’informazione sull’applicazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento professionale è il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza Nicosia 1, 00184 Roma. Le procedure e la documentazione ai sensi del citato Regolamento applicativo del TU sulla condizione dello straniero sono state definite, per quanto riguarda i titoli relativi alle professioni del settore sanitario, dalla circolare del Ministero della Salute, DPS/III 1.40/00 n. 1259 del 12 Aprile 2000.
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